Art. 36
Licenza
In vigore dal 11 mar 2026
Licenza
1. Un disegno o modello dell’UE può essere concesso in licenza per l’intera Unione o parte di essa. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva.
2. Il titolare può far valere i diritti conferiti dal disegno o modello dell’UE contro un licenziatario il quale contravvenga a qualsiasi disposizione del contratto di licenza per quanto attiene:
a)
alla durata della licenza;
b)
alla forma in cui il disegno o modello può essere utilizzato;
c)
alla gamma di prodotti per i quali è rilasciata la licenza;
d)
alla qualità dei prodotti fabbricati dal licenziatario nell’ambito della licenza.
3. Salvo diversa indicazione nel contratto di licenza, il licenziatario può avviare un’azione per contraffazione di un disegno o modello dell’UE soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Tuttavia, il titolare di una licenza esclusiva può avviare una siffatta azione se il titolare del disegno o modello dell’UE, previa messa in mora, non avvia un’azione per contraffazione entro termini appropriati.
4. Per ottenere il risarcimento del danno subito il licenziatario è legittimato ad intervenire nell’azione per contraffazione promossa dal titolare del disegno o modello dell’UE.
Storico versioni
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