Art. 137

Lingua procedurale

In vigore dal 11 mar 2026
Lingua procedurale 1.   La domanda di disegno o modello dell’UE registrato è depositata in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea. 2.   Il richiedente indica una seconda lingua, che sia una lingua dell’Ufficio, che può accettare come lingua procedurale alternativa dinanzi all’Ufficio. Se la domanda è stata fatta in una lingua che non è una lingua dell’Ufficio, quest’ultimo provvede alla traduzione della domanda nella lingua indicata dal richiedente. 3.   Laddove il richiedente di un disegno o modello dell’UE registrato sia parte unica in procedimenti dinanzi all’Ufficio, la lingua procedurale è quella in cui è stata presentata la domanda. Se il deposito è stato fatto in una lingua diversa da quella dell’Ufficio, l’Ufficio può inviare comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua che questi avrà indicato nella domanda. 4.   In caso di procedimenti di nullità, la lingua procedurale è la lingua in cui è stata presentata la domanda di disegno o modello dell’UE registrato, se si tratta di una delle lingue dell’Ufficio. Se il deposito è stato fatto in una lingua diversa da quelle dell’Ufficio, la lingua procedurale è la seconda lingua indicata nella domanda. La domanda di nullità è presentata nella lingua procedurale. Se la lingua procedurale non è la lingua in cui è stata presentata la domanda di disegno o modello dell’UE registrato, il titolare del disegno o modello dell’UE può presentare osservazioni nella lingua in cui è stata presentata la domanda. L’Ufficio provvede alla traduzione di tali osservazioni nella lingua procedurale. Il regolamento di esecuzione può prevedere che le spese di traduzione a carico dell’Ufficio non possano, tranne deroga concessa dall’Ufficio qualora la complessità della questione lo giustifichi, superare un importo fissato per ogni tipo di procedura in funzione della dimensione media delle memorie ricevute dall’Ufficio. Le spese superiori a tale importo possono essere poste a carico della parte soccombente conformemente all’. 5.   Fatto salvo il paragrafo 4: a) ogni domanda o dichiarazione relativa ad una domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE può essere redatta nella lingua in cui è stata depositata la domanda di registrazione o nella seconda lingua indicata dal richiedente in tale domanda; b) ogni domanda o dichiarazione relativa a una domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE registrato diversa da una domanda di nullità ai sensi dell’ o da una dichiarazione di rinuncia ai sensi dell’ può essere presentata in una delle lingue dell’Ufficio. Tuttavia, se è utilizzato uno dei moduli messi a disposizione dall’Ufficio di cui all’, può esserne usata una versione in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione, purché il modulo sia compilato in una delle lingue dell’Ufficio per quanto attiene agli elementi testuali. 6.   Le parti nei procedimenti di nullità possono convenire che un’altra lingua ufficiale dell’Unione sia la lingua procedurale. 7.   Fatti salvi i paragrafi 3 e 6, e salvo indicazione contraria, nel procedimento scritto dinanzi all’Ufficio, le parti possono usare una delle lingue dell’Ufficio. Se la lingua scelta non è la lingua della procedura, le parti forniscono una traduzione nella lingua della procedura entro un mese dalla data di presentazione del documento originario. Se il richiedente la registrazione di un disegno o modello dell’UE è l’unica parte del procedimento dinanzi all’Ufficio e se la lingua in cui è redatta la domanda di registrazione non è una delle lingue dell’Ufficio, la traduzione può essere fornita anche nella seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda. 8.   Il direttore esecutivo stabilisce le modalità con cui le traduzioni devono essere certificate.
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