Art. 18

Diritto dell’autore ad essere menzionato

In vigore dal 11 mar 2026
Diritto dell’autore ad essere menzionato Al pari del richiedente o del titolare di un disegno o modello dell’UE registrato l’autore ha diritto di essere menzionato come tale dinanzi all’Ufficio e nel registro. Se il disegno o modello è frutto del lavoro di un collettivo, la menzione di quest’ultimo può sostituire l’indicazione dei singoli autori. Tale diritto comprende il diritto di iscrivere nel registro la modifica del nome dell’autore o del collettivo.
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