Art. 264
Esercizio della delega
In vigore dal 9 mar 2016
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni con esperti, compresi esperti degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.
3. Il potere di adottare atti delegati di cui all', paragrafo 5, all', paragrafo 2, all', paragrafo 3, all', paragrafo 2, all', paragrafo 3, all', paragrafo 3, all', all', paragrafo 5, all', paragrafo 2, all', paragrafo 5, all', all', paragrafo 3, all', paragrafo 6, all', all', paragrafo 3, all', paragrafo 2, all', paragrafo 3, all', paragrafo 2, all', paragrafo 2, all', all', paragrafo 4, all', all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafo 3, all', paragrafo 2, all', paragrafo 3, all', paragrafo 4, all', paragrafo 5, all', paragrafo 2, all', paragrafo 3, all', paragrafo 3, all', paragrafo 2, all' paragrafo, 3, all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, agli , all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, all', paragrafo 2, all', all', paragrafo 2, all', all', paragrafo 3, all', paragrafo 4, all', all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', all', paragrafo 4, all', paragrafo 3, all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, all', paragrafi e 2, all', paragrafo 6, all', paragrafi 3 e 4, all', paragrafo 5, all', paragrafo 2, all', paragrafo 3, all', paragrafo 3, all', paragrafo 5, all', paragrafo 3, all', paragrafo 4, all', paragrafo 3, all', paragrafo 2, all', paragrafo 5, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 3, all', paragrafo 3, all', paragrafo 3, all', paragrafo 2, all', paragrafo 2, all', paragrafo 3, all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', all', paragrafo 4, all', paragrafo 3, all', paragrafi 1 e 3, all', paragrafo 5, all', paragrafo 3, all', paragrafo 1, all', paragrafo 3, all', paragrafo 1, all', paragrafo 4, all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, all', paragrafo 2, all', paragrafo 2, all', paragrafo 4, all',paragrafo 1, all',, all', all', paragrafo 2 e all', paragrafo 2, all', paragrafo 2 e all', paragrafo 4,è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 aprile 2016.
La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
4. La delega di potere di cui al paragrafo 3 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
7. La Commissione prevede un termine di almeno sei mesi tra l'adozione dei rispettivi atti delegati iniziali di cui all', paragrafo 5, all', paragrafo 3, all', paragrafo 2, all', paragrafo 3, all', paragrafo 2, all', paragrafo 2 e all', paragrafo 1, e la data della loro applicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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