Art. 132
Ungulati e pollame detenuti mossi in un altro Stato membro e destinati alla macellazione
In vigore dal 9 mar 2016
Ungulati e pollame detenuti mossi in un altro Stato membro e destinati alla macellazione
1. Gli operatori di macelli che ricevono da un altro Stato membro ungulati e pollame detenuti procedono alla macellazione di tali animali quanto prima dopo il loro arrivo e, al più tardi, entro un termine da definire negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2.
2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo ai termini per la macellazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
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