Art. 132

Ungulati e pollame detenuti mossi in un altro Stato membro e destinati alla macellazione

In vigore dal 9 mar 2016
Ungulati e pollame detenuti mossi in un altro Stato membro e destinati alla macellazione 1.   Gli operatori di macelli che ricevono da un altro Stato membro ungulati e pollame detenuti procedono alla macellazione di tali animali quanto prima dopo il loro arrivo e, al più tardi, entro un termine da definire negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2. 2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo ai termini per la macellazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-132

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 132 Regolamento (UE) 2016/429 — Ungulati e pollame detenuti mossi in un altro Stato membro e destinati alla macellazione | Portale Normativo