Art. 134
Prescrizioni in materia di prevenzione delle malattie relativamente alle operazioni di raccolta
In vigore dal 9 mar 2016
Prescrizioni in materia di prevenzione delle malattie relativamente alle operazioni di raccolta
Gli operatori che procedono alle operazioni di raccolta provvedono affinché:
a)
gli ungulati e il pollame detenuti che siano raggruppati abbiano lo stesso stato sanitario; in caso contrario, che a tutti gli animali raggruppati si applichi lo stato sanitario inferiore;
b)
gli ungulati e il pollame detenuti vengano raggruppati e mossi al luogo finale di destinazione in un altro Stato membro quanto prima dopo aver lasciato lo stabilimento di origine e, al più tardi, entro un termine da definire negli atti delegati adottati a norma dell', lettera c);
c)
siano adottate le necessarie misure di biosicurezza per assicurare che gli ungulati e il pollame detenuti che sono raggruppati:
i)
non entrino in contatto con ungulati o pollame detenuti di stato sanitario inferiore;
ii)
non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), agli ungulati o al pollame detenuti presenti nel luogo in cui avviene l'operazione di raccolta;
d)
gli ungulati e il pollame detenuti siano identificati, ove richiesto dal presente regolamento, e accompagnati dai seguenti documenti:
i)
i documenti di identificazione e di trasporto se previsti all', lettera b), all', paragrafo 1, lettera b), all', paragrafo 1, lettera c), all', lettera b), e all', lettera b), nonché nelle norme adottate ai sensi gli , tranne in caso di deroghe conformemente all', paragrafo 2, e all';
ii)
i certificati sanitari come previsti all' e all', paragrafo 1, lettera c), tranne qualora siano previste deroghe nelle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a);
iii)
l'autodichiarazione se prevista all'.
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