Art. 112
Obblighi degli operatori relativamente all'identificazione degli animali detenuti della specie bovina
In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi degli operatori relativamente all'identificazione degli animali detenuti della specie bovina
Gli operatori che detengono animali della specie bovina:
a)
provvedono affinché tali animali detenuti siano identificati individualmente con un mezzo fisico di identificazione;
b)
provvedono affinché a tali animali detenuti, in caso di movimento tra Stati membri, sia rilasciato un documento di identificazione dall'autorità competente o dall'autorità designata o da un organismo autorizzato d'origine, a meno che non siano rispettate le condizioni di cui all', paragrafo 1), lettera b);
c)
provvedono affinché il documento di identificazione:
i)
sia conservato, compilato correttamente e aggiornato dall'operatore interessato; e
ii)
accompagni tali animali detenuti quando vengono mossi, quando tale documento è prescritto dalla lettera b);
d)
trasmettono le informazioni sui movimenti in entrata e in uscita dallo stabilimento interessato dei suddetti animali detenuti, nonché su tutte le nascite e i decessi in tale stabilimento, alla base dati informatizzata di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni
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