Art. 114
Obblighi degli operatori in materia di identificazione e registrazione degli animali detenuti della specie equina
In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi degli operatori in materia di identificazione e registrazione degli animali detenuti della specie equina
1. Gli operatori che detengono animali della specie equina provvedono affinché tali animali siano identificati individualmente mediante:
a)
un codice unico, che è registrato nella base dati informatizzata di cui all', paragrafo 1;
b)
un mezzo fisico di identificazione o altro metodo che colleghi in maniera inequivocabile l'animale detenuto con il documento di identificazione di cui alla lettera c) rilasciato dall'autorità competente conformemente all';
c)
un documento unico di identificazione a vita correttamente compilato.
2. Gli operatori che detengono animali della specie equina garantiscono che le informazioni su tali animali siano trasmesse alla base dati informatizzata di cui all', paragrafo 1.
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