Art. 116
Deroghe relative ai movimenti di animali detenuti della specie suina
In vigore dal 9 mar 2016
Deroghe relative ai movimenti di animali detenuti della specie suina
In deroga all', lettera b), gli Stati membri possono esonerare gli operatori dall'obbligo di garantire che, nei movimenti all'interno dello Stato membro interessato, gli animali detenuti della specie suina siano accompagnati da documenti di trasporto correttamente compilati basati sul modello elaborato dall'autorità competente, purché:
a)
le informazioni contenute in tali documenti di trasporto siano inserite nella base dati informatizzata istituita da tale Stato membro conformemente all', paragrafo 1;
b)
il sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali terrestri detenuti della specie suina offra un livello di tracciabilità equivalente a quello di tali documenti di trasporto.
Storico versioni
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