Art. 118

Delega delle competenze in materia di identificazione e registrazione

In vigore dal 9 mar 2016
Delega delle competenze in materia di identificazione e registrazione 1.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all' per quanto riguarda: a) prescrizioni dettagliate per i mezzi e metodi di identificazione degli animali terrestri detenuti di cui all', lettera a), all', paragrafo 1, lettera a), all', paragrafo 1, all', lettera a), e all', lettera a), ivi inclusi la loro applicazione e uso; b) norme sulle informazioni da inserire: i) nelle basi dati informatizzate di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a d); ii) nei documenti di identificazione e di trasporto di cui all', lettera b), all', paragrafo 1, lettera b), all', paragrafo 1, lettera c) e all', lettera b); c) norme relative allo scambio di dati elettronici tra le basi dati informatizzate degli Stati membri di cui all', paragrafo 1, lettera b). 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per quanto riguarda: a) prescrizioni dettagliate per mezzi e metodi di identificazione alternativi a quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, oltre che esoneri e disposizioni speciali relativi a determinate categorie di animali oppure circostanze e condizioni di tali esoneri; b) disposizioni specifiche per i documenti di identificazione o di trasporto di cui all', lettera b), all', paragrafo 1, lettera b), all', paragrafo 1, lettera c), all', lettera b) e all', lettera b) che accompagnano gli animali in caso di movimento; c) prescrizioni dettagliate per l'identificazione e la registrazione degli animali terrestri detenuti diversi da quelli delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina, qualora ciò sia necessario, tenuto conto dei rischi presentati da tali specie interessate, per: i) garantire l'applicazione efficace delle misure di prevenzione e controllo delle malattie stabilite dal presente regolamento; ii) facilitare la tracciabilità degli animali terrestri detenuti e dei loro movimenti all'interno e tra gli Stati membri come pure del loro ingresso nell'Unione; d) norme sulle informazioni da inserire: i) nelle banche dati informatizzate di cui all', paragrafo 1, lettera e); ii) nei documenti di identificazione e di trasporto di cui all', lettera b). e) norme relative all'identificazione e registrazione degli animali terrestri detenuti di cui agli articoli da 112 a 117 dopo il loro ingresso nell'Unione. 3.   Nello stabilire le norme da definire negli atti delegati di cui al presente articolo, la Commissione basa tali norme sulle considerazioni di cui all', paragrafo 2.
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Art. 118 Regolamento (UE) 2016/429 — Delega delle competenze in materia di identificazione e registrazione | Portale Normativo