Art. 109

Obbligo per gli Stati membri di istituire e mantenere una base dati informatizzata degli animali terrestri detenuti

In vigore dal 9 mar 2016
Obbligo per gli Stati membri di istituire e mantenere una base dati informatizzata degli animali terrestri detenuti 1.   Gli Stati membri istituiscono e mantengono una base dati informatizzata per la registrazione almeno: a) delle seguenti informazioni relative agli animali detenuti della specie bovina: i) la loro identificazione individuale conformemente all', lettera a); ii) gli stabilimenti in cui sono detenuti; iii) i loro movimenti in entrata e in uscita da tali stabilimenti; b) delle seguenti informazioni relative agli animali detenuti delle specie ovina e caprina: i) le informazioni relative alla loro identificazione conformemente all', paragrafo 1, lettera a), e il numero di animali detenuti nello stabilimento; ii) gli stabilimenti in cui sono detenuti; iii) i loro movimenti in entrata e in uscita da tali stabilimenti; c) delle seguenti informazioni relative agli animali detenuti della specie suina: i) le informazioni relative alla loro identificazione conformemente all' e al numero di animali negli stabilimenti che li detengono; ii) gli stabilimenti in cui sono detenuti; iii) i loro movimenti in entrata e in uscita da tali stabilimenti; d) delle seguenti informazioni relative agli animali detenuti della specie equina: i) il loro codice unico conformemente all'; ii) se del caso, il metodo di identificazione previsto all', paragrafo 1, lettera b), che collega l'animale interessato al documento di identificazione di cui al punto iii); iii) gli estremi di identificazione pertinenti contenuti nel documento di identificazione conformemente all', paragrafo 1, lettera c), stabiliti dalle norme adottate ai sensi degli ; iv) gli stabilimenti in cui tali animali sono abitualmente detenuti; e) delle informazioni relative agli animali terrestri detenuti di specie diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente paragrafo quando ciò sia previsto nelle norme adottate conformemente al paragrafo 2. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alla registrazione di informazioni relative a specie animali diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) del presente articolo nella base dati informatizzata di cui al suddetto paragrafo, qualora ciò sia necessario, in ragione dei rischi specifici e significativi presentati da tali specie, per: a) garantire l'applicazione efficace delle misure di prevenzione e controllo delle malattie stabilite dal presente regolamento; b) facilitare la tracciabilità degli animali terrestri detenuti, dei loro movimenti tra gli Stati membri e del loro ingresso nell'Unione.
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Art. 109 Regolamento (UE) 2016/429 — Obbligo per gli Stati membri di istituire e mantenere una base dati informatizzata degli animali terrestri detenuti | Portale Normativo