Art. 108

Responsabilità degli Stati membri riguardo all'istituzione di un sistema di identificazione e registrazione degli animali terrestri detenuti

In vigore dal 9 mar 2016
Responsabilità degli Stati membri riguardo all'istituzione di un sistema di identificazione e registrazione degli animali terrestri detenuti 1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema per l'identificazione e la registrazione delle specie di animali terrestri detenuti per cui il presente regolamento e le norme adottate ai sensi dello stesso impongono un siffatto sistema. Se del caso, detto sistema prevede la registrazione dei movimenti di tali animali. 2.   Nell'istituire il sistema di cui al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto: a) della specie o delle categorie di animali terrestri detenuti; b) del rischio presentato da tale specie o categoria. 3.   Il sistema di cui al paragrafo 1 comprende i seguenti elementi: a) i mezzi per identificare gli animali terrestri detenuti singolarmente o in gruppi; b) i documenti di identificazione, i documenti di trasporto e gli altri documenti per l'identificazione e la tracciabilità degli animali terrestri detenuti di cui all'; c) la documentazione aggiornata conservata negli stabilimenti conformemente all', paragrafo 1, lettere a) e b); d) una base dati informatizzata degli animali terrestri detenuti conformemente all', paragrafo 1. 4.   Il sistema di cui al paragrafo 1 è concepito in modo tale da: a) garantire l'applicazione efficace delle misure di prevenzione e controllo delle malattie previste dal presente regolamento; b) facilitare la tracciabilità degli animali terrestri detenuti e dei loro movimenti all'interno e tra gli Stati membri come pure del loro ingresso nell'Unione; c) assicurare l'efficiente interoperabilità, integrazione e compatibilità degli elementi che lo compongono; d) garantire che sia adatto nella misura appropriata: i) al sistema informatico per il trattamento delle informazioni per la notifica e la comunicazione nell'Unione di cui all'; ii) Traces; e) garantire un approccio riguardo alle diverse specie animali oggetto del sistema. 5.   Se del caso gli Stati membri possono: a) utilizzare in tutto o in parte il sistema di cui al paragrafo 1 per scopi diversi da quelli indicati al paragrafo 4, lettere a) e b); b) integrare i documenti di identificazione, i documenti di trasporto e gli altri documenti di cui all' con i certificati sanitari o l'autodichiarazione previsti all', paragrafi 1 e 2, e all', paragrafo 1, e nelle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 1, lettere b) e c), e dell', paragrafi 3 e 4; c) designare un'altra autorità o autorizzare un altro organismo o una persona fisica al fine di assicurare l'applicazione pratica del sistema di identificazione e registrazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compreso il rilascio di documenti di identificazione e l'elaborazione di modelli di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c).
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Art. 108 Regolamento (UE) 2016/429 — Responsabilità degli Stati membri riguardo all'istituzione di un sistema di identificazione e registrazione degli animali terrestri detenuti | Portale Normativo