Art. 102

Obbligo di conservazione della documentazione per gli operatori degli stabilimenti diversi dagli stabilimenti di materiale germinale

In vigore dal 9 mar 2016
Obbligo di conservazione della documentazione per gli operatori degli stabilimenti diversi dagli stabilimenti di materiale germinale 1.   Gli operatori degli stabilimenti soggetti alla prescrizione dell'obbligo di registrazione a norma dell' o di riconoscimento a norma dell', paragrafo 1, conservano e aggiornano la documentazione recante almeno le seguenti informazioni: a) le specie, le categorie, il numero e, se del caso, l'identificazione degli animali terrestri detenuti presenti nel loro stabilimento; b) i movimenti di animali terrestri detenuti in entrata e in uscita dal loro stabilimento, indicando secondo i casi: i) del luogo di origine o di destinazione; ii) della data di tali movimenti; c) i documenti che devono accompagnare gli animali terrestri detenuti che entrano o escono dallo stabilimento in conformità all', lettera b), all', paragrafo 1, lettera b), all', paragrafo 1, lettera c), all', lettera b), all', lettera b), all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafo 2, e alle norme adottate ai sensi degli e dell', paragrafo 1, lettere b) e c); d) la mortalità degli animali terrestri detenuti presenti nello stabilimento; e) le misure di biosicurezza, la sorveglianza, i trattamenti, i risultati di prove e altre informazioni pertinenti, se del caso, per: i) le specie e la categoria di animali terrestri detenuti nello stabilimento; ii) il tipo di produzione; iii) il tipo e le dimensioni dello stabilimento; f) i risultati delle visite di sanità animale richieste conformemente all', paragrafo 1. La documentazione è conservata e aggiornata in formato cartaceo o elettronico. 2.   Gli stabilimenti che presentano un rischio ridotto di diffusione delle malattie elencate o emergenti possono essere esonerati dallo Stato membro interessato dall'obbligo di conservare la documentazione recante tutte o parte delle informazioni di cui al paragrafo 1. 3.   Gli operatori degli stabilimenti conservano la documentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 nei locali dello stabilimento interessato e: a) la mettono immediatamente a disposizione dell'autorità competente su richiesta; b) la conservano per un periodo di tempo minimo che deve essere stabilito dall'autorità competente, che non può essere inferiore a tre anni. 4.   In deroga al paragrafo 3, gli operatori possono essere esonerati dall'obbligo di conservare la documentazione in merito ad alcuni o tutti i fattori di cui al paragrafo 1 qualora l'operatore interessato: a) abbia accesso alla base dati informatizzata di cui all' per le specie pertinenti e la base dati contenga già le informazioni da inserire nella documentazione; e b) disponga delle informazioni aggiornate inserite direttamente nella base dati informatizzata.
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Art. 102 Regolamento (UE) 2016/429 — Obbligo di conservazione della documentazione per gli operatori degli stabilimenti diversi dagli stabilimenti di materiale germinale | Portale Normativo