Art. 102 · Obbligo di conservazione della documentazione per gli operatori degli stabilimenti diversi dagli stabilimenti di materiale germinale

Art. 102

Obbligo di conservazione della documentazione per gli operatori degli stabilimenti diversi dagli stabilimenti di materiale germinale

In vigore dal 9 mar 2016
Obbligo di conservazione della documentazione per gli operatori degli stabilimenti diversi dagli stabilimenti di materiale germinale 1.   Gli operatori degli stabilimenti soggetti alla prescrizione dell'obbligo di registrazione a norma dell' o di riconoscimento a norma dell', paragrafo 1, conservano e aggiornano la documentazione recante almeno le seguenti informazioni: a) le specie, le categorie, il numero e, se del caso, l'identificazione degli animali terrestri detenuti presenti nel loro stabilimento; b) i movimenti di animali terrestri detenuti in entrata e in uscita dal loro stabilimento, indicando secondo i casi: i) del luogo di origine o di destinazione; ii) della data di tali movimenti; c) i documenti che devono accompagnare gli animali terrestri detenuti che entrano o escono dallo stabilimento in conformità all', lettera b), all', paragrafo 1, lettera b), all', paragrafo 1, lettera c), all', lettera b), all', lettera b), all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafo 2, e alle norme adottate ai sensi degli e dell', paragrafo 1, lettere b) e c); d) la mortalità degli animali terrestri detenuti presenti nello stabilimento; e) le misure di biosicurezza, la sorveglianza, i trattamenti, i risultati di prove e altre informazioni pertinenti, se del caso, per: i) le specie e la categoria di animali terrestri detenuti nello stabilimento; ii) il tipo di produzione; iii) il tipo e le dimensioni dello stabilimento; f) i risultati delle visite di sanità animale richieste conformemente all', paragrafo 1. La documentazione è conservata e aggiornata in formato cartaceo o elettronico. 2.   Gli stabilimenti che presentano un rischio ridotto di diffusione delle malattie elencate o emergenti possono essere esonerati dallo Stato membro interessato dall'obbligo di conservare la documentazione recante tutte o parte delle informazioni di cui al paragrafo 1. 3.   Gli operatori degli stabilimenti conservano la documentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 nei locali dello stabilimento interessato e: a) la mettono immediatamente a disposizione dell'autorità competente su richiesta; b) la conservano per un periodo di tempo minimo che deve essere stabilito dall'autorità competente, che non può essere inferiore a tre anni. 4.   In deroga al paragrafo 3, gli operatori possono essere esonerati dall'obbligo di conservare la documentazione in merito ad alcuni o tutti i fattori di cui al paragrafo 1 qualora l'operatore interessato: a) abbia accesso alla base dati informatizzata di cui all' per le specie pertinenti e la base dati contenga già le informazioni da inserire nella documentazione; e b) disponga delle informazioni aggiornate inserite direttamente nella base dati informatizzata.
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