Art. 103
Obblighi di conservazione della documentazione per gli stabilimenti di materiale germinale
In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi di conservazione della documentazione per gli stabilimenti di materiale germinale
1. Gli operatori degli stabilimenti di materiale germinale conservano e aggiornano la documentazione recante almeno le seguenti informazioni:
a)
la razza, l'età, l'identificazione e lo status sanitario degli animali donatori utilizzati per la produzione di materiale germinale;
b)
la data e il luogo di raccolta, di trasformazione e di stoccaggio del materiale germinale raccolto, prodotto o trasformato;
c)
gli estremi per l'identificazione del materiale germinale e i particolari relativi al luogo di destinazione, se conosciuti;
d)
i documenti che devono accompagnare il materiale germinale in arrivo o in partenza dallo stabilimento in questione conformemente all' e all', paragrafo 2, alle norme adottate ai sensi dell', paragrafi 3 e 4;
e)
se del caso, i risultati degli esami clinici e di laboratorio;
f)
le tecniche di laboratorio utilizzate.
2. Gli stabilimenti che presentano un rischio ridotto di diffusione delle malattie elencate o emergenti possono essere esonerati dallo Stato membro interessato dall'obbligo di conservare la documentazione recante tutte o parte delle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Gli operatori degli stabilimenti di materiale germinale conservano la documentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 nel loro stabilimento e:
a)
la mettono immediatamente a disposizione dell'autorità competente su richiesta;
b)
la conservano per un periodo di tempo minimo che deve essere stabilito dall'autorità competente, che non può essere inferiore a tre anni.
Storico versioni
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