Art. 103

Obblighi di conservazione della documentazione per gli stabilimenti di materiale germinale

In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi di conservazione della documentazione per gli stabilimenti di materiale germinale 1.   Gli operatori degli stabilimenti di materiale germinale conservano e aggiornano la documentazione recante almeno le seguenti informazioni: a) la razza, l'età, l'identificazione e lo status sanitario degli animali donatori utilizzati per la produzione di materiale germinale; b) la data e il luogo di raccolta, di trasformazione e di stoccaggio del materiale germinale raccolto, prodotto o trasformato; c) gli estremi per l'identificazione del materiale germinale e i particolari relativi al luogo di destinazione, se conosciuti; d) i documenti che devono accompagnare il materiale germinale in arrivo o in partenza dallo stabilimento in questione conformemente all' e all', paragrafo 2, alle norme adottate ai sensi dell', paragrafi 3 e 4; e) se del caso, i risultati degli esami clinici e di laboratorio; f) le tecniche di laboratorio utilizzate. 2.   Gli stabilimenti che presentano un rischio ridotto di diffusione delle malattie elencate o emergenti possono essere esonerati dallo Stato membro interessato dall'obbligo di conservare la documentazione recante tutte o parte delle informazioni di cui al paragrafo 1. 3.   Gli operatori degli stabilimenti di materiale germinale conservano la documentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 nel loro stabilimento e: a) la mettono immediatamente a disposizione dell'autorità competente su richiesta; b) la conservano per un periodo di tempo minimo che deve essere stabilito dall'autorità competente, che non può essere inferiore a tre anni.
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Art. 103 Regolamento (UE) 2016/429 — Obblighi di conservazione della documentazione per gli stabilimenti di materiale germinale | Portale Normativo