Art. 101

Registro dell'autorità competente

In vigore dal 9 mar 2016
Registro dell'autorità competente 1.   Ciascuna autorità competente istituisce e mantiene aggiornato un registro: a) di tutti gli stabilimenti e gli operatori registrati a norma dell'; b) di tutti gli stabilimenti riconosciuti a norma degli . Mette i registri di cui al primo comma, lettere a) e b), a disposizione della Commissione e delle autorità competenti di altri Stati membri nella misura in cui le informazioni ivi contenute siano pertinenti per i movimenti di animali terrestri detenuti e di relativo materiale germinale tra gli Stati membri. Mette il registro degli stabilimenti riconosciuti di cui alla al primo comma, lettera b), a disposizione del pubblico nella misura in cui le informazioni ivi contenute siano pertinenti per i movimenti di animali terrestri detenuti e di relativo materiale germinale tra gli Stati membri. 2.   Ove opportuno e pertinente, l'autorità competente può combinare la registrazione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), e il riconoscimento di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), con la registrazione per altri scopi. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle informazioni dettagliate da riportare nel registro di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), e alla accessibilità al pubblico del registro di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b).
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Art. 101 Regolamento (UE) 2016/429 — Registro dell'autorità competente | Portale Normativo