Art. 99

Procedure per il rilascio del riconoscimento da parte dell'autorità competente

In vigore dal 9 mar 2016
Procedure per il rilascio del riconoscimento da parte dell'autorità competente 1.   L'autorità competente definisce le procedure che gli operatori devono seguire per chiedere il riconoscimento dei loro stabilimenti a norma dell', paragrafo 1, dell' o dell', paragrafo 1. 2.   Dopo aver ricevuto una domanda di riconoscimento da parte di un operatore, l'autorità competente effettua, a norma dell', paragrafo 1, o dell', lettera a), una visita in loco. 3.   L'autorità competente rilascia il riconoscimento a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni di cui all' e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 4.   Nel caso in cui uno stabilimento non soddisfi tutte le prescrizioni per il riconoscimento di cui all', l'autorità competente può rilasciare un riconoscimento condizionato a uno stabilimento qualora, sulla base della domanda presentata dall'operatore interessato e dalla successiva visita in loco dello stabilimento di cui al paragrafo 2 del presente articolo risulti che lo stabilimento soddisfa tutte le principali condizioni che offrono garanzie sufficienti che tale stabilimento non presenta un rischio significativo. 5.   L'autorità competente, qualora abbia rilasciato un riconoscimento condizionato a norma del paragrafo 4 del presente articolo rilascia un riconoscimento completo solo se, da una successiva visita in loco dello stabilimento effettuata entro tre mesi dalla data di rilascio del riconoscimento condizionato o dalla documentazione fornita dall'operatore entro tre mesi da tale data, risulta che lo stabilimento soddisfa tutte le prescrizioni per il riconoscimento di cui all', paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 2. Se dalla visita in loco o dalla documentazione di cui al primo comma emerge che lo stabilimento ha compiuto progressi evidenti ma che non soddisfa ancora tutte le prescrizioni pertinenti, l'autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato. La durata del riconoscimento condizionato non può tuttavia essere concesso per un periodo superiore, complessivamente, a sei mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-99

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 99 Regolamento (UE) 2016/429 — Procedure per il rilascio del riconoscimento da parte dell'autorità competente | Portale Normativo