Art. 98
Portata del riconoscimento degli stabilimenti
In vigore dal 9 mar 2016
Portata del riconoscimento degli stabilimenti
L'autorità competente indica espressamente nel riconoscimento di uno stabilimento rilasciato a norma dell', paragrafo 1, a seguito di una domanda presentata conformemente all', paragrafo 1, o all', lettera a):
a)
per quali dei tipi di stabilimenti di cui all', paragrafo 1, all' e alle norme adottate conformemente all', paragrafo 3, lettera b), vale il riconoscimento;
b)
per quali specie e categorie di animali terrestri detenuti o di materiale germinale di tali specie vale il riconoscimento.
Storico versioni
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