Art. 98 · Portata del riconoscimento degli stabilimenti

Art. 98

Portata del riconoscimento degli stabilimenti

In vigore dal 9 mar 2016
Portata del riconoscimento degli stabilimenti L'autorità competente indica espressamente nel riconoscimento di uno stabilimento rilasciato a norma dell', paragrafo 1, a seguito di una domanda presentata conformemente all', paragrafo 1, o all', lettera a): a) per quali dei tipi di stabilimenti di cui all', paragrafo 1, all' e alle norme adottate conformemente all', paragrafo 3, lettera b), vale il riconoscimento; b) per quali specie e categorie di animali terrestri detenuti o di materiale germinale di tali specie vale il riconoscimento.
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