Art. 95

Riconoscimento dello status di stabilimento confinato

In vigore dal 9 mar 2016
Riconoscimento dello status di stabilimento confinato Gli operatori di stabilimenti che intendono ottenere lo status di stabilimento confinato: a) chiedono il riconoscimento all'autorità competente conformemente all', paragrafo 1; b) spostano animali detenuti al o dal loro stabilimento a norma delle prescrizioni dell', paragrafo 1, e degli eventuali atti delegati adottati conformemente all', paragrafo 2, solo dopo che il loro stabilimento abbia ottenuto il riconoscimento di tale status dall'autorità competente in conformità agli .
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Art. 95 Regolamento (UE) 2016/429 — Riconoscimento dello status di stabilimento confinato | Portale Normativo