Art. 137
Animali terrestri detenuti destinati a stabilimenti confinati e atti delegati
In vigore dal 9 mar 2016
Animali terrestri detenuti destinati a stabilimenti confinati e atti delegati
1. Gli operatori spostano in uno stabilimento confinato animali terrestri detenuti solo se tali animali soddisfano le seguenti condizioni:
a)
provengono da un altro stabilimento confinato;
b)
non comportano un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), alle specie elencate o alle categorie di animali presenti nello stabilimento confinato di destinazione, tranne qualora il movimento in questione sia autorizzato a fini scientifici.
2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo:
a)
alle norme dettagliate, in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 1, per i movimenti in stabilimenti confinati di animali terrestri detenuti;
b)
alle norme specifiche per i movimenti in stabilimenti confinati di animali terrestri detenuti quando le misure di riduzione dei rischi in atto garantiscono che tali movimenti non comportino un rischio significativo per la salute degli animali terrestri detenuti all'interno di detto stabilimento confinato e negli stabilimenti circostanti.
Storico versioni
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