Art. 138
Movimenti a fini scientifici di animali terrestri detenuti e atti delegati
In vigore dal 9 mar 2016
Movimenti a fini scientifici di animali terrestri detenuti e atti delegati
1. L'autorità competente del luogo di destinazione può, previo accordo dell'autorità competente del luogo di origine, autorizzare i movimenti, a fini scientifici, nel territorio dello Stato membro di destinazione di animali terrestri detenuti, nel caso in cui tali movimenti non soddisfino le prescrizioni delle sezioni da 1 a 5 (articoli da 124 a 136), fatta eccezione per gli , per l', paragrafo 1, lettera b), punto ii), e per l'.
2. L'autorità competente del luogo di destinazione concede le deroghe di cui al paragrafo 1 solo alle seguenti condizioni:
a)
le autorità competenti dei luoghi di destinazione e di origine:
i)
hanno convenuto le condizioni per tali movimenti;
ii)
assicurano di aver predisposto le necessarie misure di riduzione dei rischi in modo che i movimenti in questione non compromettano lo stato sanitario nei luoghi situati lungo il tragitto e nei luoghi di destinazione per quanto riguarda le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d); e
iii)
hanno informato l'autorità competente degli Stati membri di passaggio, se del caso, della deroga concessa e delle relative condizioni; e
b)
i movimenti di tali animali avvengono sotto la supervisione delle autorità competenti dei luoghi di origine e di destinazione e, se del caso, dell'autorità competente dello Stato membro di passaggio.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle norme relative alla concessione di deroghe dalle autorità competenti, che integrano le norme di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni
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