Art. 124
Prescrizioni generali relative ai movimenti di animali terrestri detenuti
In vigore dal 9 mar 2016
Prescrizioni generali relative ai movimenti di animali terrestri detenuti
1. Gli operatori adottano misure preventive appropriate per garantire che i movimenti di animali terrestri detenuti non compromettano lo stato sanitario nel luogo di destinazione per quanto riguarda:
a)
le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d);
b)
le malattie emergenti.
2. Gli operatori spostano dai loro stabilimenti e vi ricevono animali terrestri detenuti in questione solo se questi soddisfano le seguenti condizioni:
a)
provengono da stabilimenti:
i)
che sono stati registrati dall'autorità competente conformemente all', oppure
ii)
che sono stati riconosciuti dall'autorità competente conformemente all', paragrafo 1, e all', se richiesto dall', paragrafo 1, o dall'; oppure
iii)
a cui è stata concessa una deroga all'obbligo di registrazione di cui all';
b)
sono conformi alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione previste agli e nelle norme adottate ai sensi degli .
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