Art. 124

Prescrizioni generali relative ai movimenti di animali terrestri detenuti

In vigore dal 9 mar 2016
Prescrizioni generali relative ai movimenti di animali terrestri detenuti 1.   Gli operatori adottano misure preventive appropriate per garantire che i movimenti di animali terrestri detenuti non compromettano lo stato sanitario nel luogo di destinazione per quanto riguarda: a) le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d); b) le malattie emergenti. 2.   Gli operatori spostano dai loro stabilimenti e vi ricevono animali terrestri detenuti in questione solo se questi soddisfano le seguenti condizioni: a) provengono da stabilimenti: i) che sono stati registrati dall'autorità competente conformemente all', oppure ii) che sono stati riconosciuti dall'autorità competente conformemente all', paragrafo 1, e all', se richiesto dall', paragrafo 1, o dall'; oppure iii) a cui è stata concessa una deroga all'obbligo di registrazione di cui all'; b) sono conformi alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione previste agli e nelle norme adottate ai sensi degli .
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Art. 124 Regolamento (UE) 2016/429 — Prescrizioni generali relative ai movimenti di animali terrestri detenuti | Portale Normativo