Art. 84

Obbligo degli operatori di registrare gli stabilimenti

In vigore dal 9 mar 2016
Obbligo degli operatori di registrare gli stabilimenti 1.   Gli operatori degli stabilimenti che detengono animali terrestri o che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale, affinché i loro stabilimenti siano registrati in conformità all', prima di iniziare tali attività: a) informano l'autorità competente in merito ad ogni stabilimento sotto la loro responsabilità; b) forniscono all'autorità competente informazioni riguardanti: i) il nome e l'indirizzo dell'operatore interessato; ii) l'ubicazione dello stabilimento e una descrizione delle strutture; iii) le categorie, le specie e il numero o le quantità di animali terrestri detenuti o di materiale germinale che intendono detenere nello stabilimento e la capacità dello stabilimento; iv) il tipo di stabilimento; e v) ogni altro aspetto dello stabilimento utili per determinare il rischio che esso presenta. 2.   Gli operatori degli stabilimenti di cui al paragrafo 1 informano l'autorità competente in merito: a) a eventuali cambiamenti nello stabilimento in questione in relazione agli elementi di cui al paragrafo 1, lettera b); b) all'eventuale cessazione delle attività dell'operatore o dello stabilimento interessato. 3.   Gli stabilimenti che devono essere riconosciuti in conformità all', paragrafo 1, non sono tenuti a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-84

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 84 Regolamento (UE) 2016/429 — Obbligo degli operatori di registrare gli stabilimenti | Portale Normativo