Art. 84
Obbligo degli operatori di registrare gli stabilimenti
In vigore dal 9 mar 2016
Obbligo degli operatori di registrare gli stabilimenti
1. Gli operatori degli stabilimenti che detengono animali terrestri o che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale, affinché i loro stabilimenti siano registrati in conformità all', prima di iniziare tali attività:
a)
informano l'autorità competente in merito ad ogni stabilimento sotto la loro responsabilità;
b)
forniscono all'autorità competente informazioni riguardanti:
i)
il nome e l'indirizzo dell'operatore interessato;
ii)
l'ubicazione dello stabilimento e una descrizione delle strutture;
iii)
le categorie, le specie e il numero o le quantità di animali terrestri detenuti o di materiale germinale che intendono detenere nello stabilimento e la capacità dello stabilimento;
iv)
il tipo di stabilimento; e
v)
ogni altro aspetto dello stabilimento utili per determinare il rischio che esso presenta.
2. Gli operatori degli stabilimenti di cui al paragrafo 1 informano l'autorità competente in merito:
a)
a eventuali cambiamenti nello stabilimento in questione in relazione agli elementi di cui al paragrafo 1, lettera b);
b)
all'eventuale cessazione delle attività dell'operatore o dello stabilimento interessato.
3. Gli stabilimenti che devono essere riconosciuti in conformità all', paragrafo 1, non sono tenuti a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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