Art. 85
Deroghe all'obbligo per gli operatori di registrare gli stabilimenti
In vigore dal 9 mar 2016
Deroghe all'obbligo per gli operatori di registrare gli stabilimenti
In deroga all', paragrafo 1, gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di registrazione alcune categorie di stabilimenti che comportano un rischio irrilevante, come previsto in un atto di esecuzione adottato conformemente all', paragrafo 2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali esenzioni.
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