Art. 87
Obblighi di registrazione dei trasportatori di ungulati detenuti e atti delegati
In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi di registrazione dei trasportatori di ungulati detenuti e atti delegati
1. Per essere registrati conformemente all', i trasportatori di ungulati detenuti che trasportano tali animali tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo, prima di iniziare tali attività:
a)
informano l'autorità competente della loro attività;
b)
trasmettono a tale autorità competente informazioni riguardanti:
i)
il nome e l'indirizzo del trasportatore interessato;
ii)
le categorie, le specie e il numero di ungulati detenuti che si prevede di trasportare;
iii)
il tipo di trasporto;
iv)
i mezzi di trasporto.
2. I trasportatori di cui al paragrafo 1 informano l'autorità competente in merito:
a)
a eventuali cambiamenti in relazione agli elementi di cui al paragrafo 1, lettera b);
b)
all'eventuale cessazione dell'attività di trasporto.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo all'integrazione delle norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo che prescrivono per altri tipi di trasportatori la cui attività di trasporto comporta rischi specifici e significativi per determinate specie o categorie di animali di fornire informazioni adeguate ai fini della registrazione della loro attività.
Storico versioni
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