Art. 88
Deroghe all'obbligo di registrazione dei trasportatori di ungulati detenuti
In vigore dal 9 mar 2016
Deroghe all'obbligo di registrazione dei trasportatori di ungulati detenuti
In deroga all', paragrafo 1, gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di registrazione determinate categorie di trasportatori la cui attività di trasporto comporta un rischio irrilevante, come previsto in un atto di esecuzione adottato conformemente all', paragrafo 2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali esenzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:429:oj#art-88