Art. 90

Obbligo di registrazione degli operatori che procedono alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento

In vigore dal 9 mar 2016
Obbligo di registrazione degli operatori che procedono alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento 1.   Per essere registrati conformemente all', prima dell'inizio delle loro attività, gli operatori che, indipendentemente da uno stabilimento, procedono alle operazioni di raccolta per gli ungulati e il pollame detenuti, compresi quelli che acquistano o vendono animali, forniscono all'autorità competente informazioni concernenti: a) il nome e l'indirizzo dell'operatore interessato; b) le specie e le categorie di ungulati e pollame detenuti interessati dalle loro attività. 2.   Gli operatori di cui al paragrafo 1 informano l'autorità competente in merito a: a) eventuali cambiamenti in relazione agli elementi di cui al paragrafo 1; b) l'eventuale cessazione delle attività da parte dell'operatore interessato.
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Art. 90 Regolamento (UE) 2016/429 — Obbligo di registrazione degli operatori che procedono alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento | Portale Normativo