Art. 87 · Obblighi di registrazione dei trasportatori di ungulati detenuti e atti delegati

Art. 87

Obblighi di registrazione dei trasportatori di ungulati detenuti e atti delegati

In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi di registrazione dei trasportatori di ungulati detenuti e atti delegati 1.   Per essere registrati conformemente all', i trasportatori di ungulati detenuti che trasportano tali animali tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo, prima di iniziare tali attività: a) informano l'autorità competente della loro attività; b) trasmettono a tale autorità competente informazioni riguardanti: i) il nome e l'indirizzo del trasportatore interessato; ii) le categorie, le specie e il numero di ungulati detenuti che si prevede di trasportare; iii) il tipo di trasporto; iv) i mezzi di trasporto. 2.   I trasportatori di cui al paragrafo 1 informano l'autorità competente in merito: a) a eventuali cambiamenti in relazione agli elementi di cui al paragrafo 1, lettera b); b) all'eventuale cessazione dell'attività di trasporto. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo all'integrazione delle norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo che prescrivono per altri tipi di trasportatori la cui attività di trasporto comporta rischi specifici e significativi per determinate specie o categorie di animali di fornire informazioni adeguate ai fini della registrazione della loro attività.
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