Art. 94

Riconoscimento di determinati stabilimenti e atti delegati

In vigore dal 9 mar 2016
Riconoscimento di determinati stabilimenti e atti delegati 1.   Gli operatori dei seguenti tipi di stabilimenti chiedono all'autorità competente il riconoscimento conformemente all', paragrafo 1, e avviano le loro attività solo dopo che il loro stabilimento è stato riconosciuto conformemente all', paragrafo 1: a) stabilimenti per le operazioni di raccolta di ungulati e pollame, da cui tali animali sono mossi in un altro Stato membro o che ricevono animali da un altro Stato membro; b) stabilimenti di materiale germinale per bovini, suini, ovini, caprini ed equini, da cui il materiale germinale di tali animali è spostato in un altro Stato membro; c) incubatoi, da cui le uova da cova o il pollame sono mossi in un altro Stato membro; d) stabilimenti che detengono pollame, da cui il pollame destinato a scopi diversi dalla macellazione o le uova da cova sono mossi in un altro Stato membro; e) qualsiasi altro tipo di stabilimento per animali terrestri detenuti che costituisce un rischio significativo e che deve essere riconosciuto in conformità alle norme stabilite in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3, lettera b). 2.   Gli operatori cessano l'attività in uno stabilimento di cui al paragrafo 1: a) nel caso in cui l'autorità competente revochi o sospenda il riconoscimento a norma dell', paragrafo 2; oppure b) qualora, in caso di riconoscimento condizionato rilasciato a norma dell', paragrafo 3, lo stabilimento in questione non soddisfi le altre prescrizioni di cui all', paragrafo 3, e non ottenga un riconoscimento definitivo a norma dell', paragrafo 1. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per quanto riguarda: a) le deroghe all'obbligo per gli operatori dei tipi di stabilimenti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), di chiedere il riconoscimento, quando tali stabilimenti costituiscono un rischio irrilevante; b) i tipi di stabilimenti che devono essere riconosciuti conformemente al paragrafo 1, lettera e); c) le norme speciali per la cessazione delle attività degli stabilimenti di materiale germinale di cui al paragrafo 1, lettera b). 4.   Nell'adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 3, la Commissione basa tali atti sui seguenti criteri: a) le specie e le categorie di animali terrestri detenuti o di materiale germinale presenti in uno stabilimento; b) il numero di specie e il numero di animali terrestri detenuti o la quantità di materiale germinale presenti in uno stabilimento; c) il tipo di stabilimento e il tipo di produzione; e d) i movimenti di animali terrestri detenuti o di materiale germinale in entrata e in uscita da tali tipi di stabilimenti.
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Art. 94 Regolamento (UE) 2016/429 — Riconoscimento di determinati stabilimenti e atti delegati | Portale Normativo