Art. 126

Prescrizioni generali relative ai movimenti tra Stati membri di animali terrestri detenuti

In vigore dal 9 mar 2016
Prescrizioni generali relative ai movimenti tra Stati membri di animali terrestri detenuti 1.   Gli operatori spostano in un altro Stato membro animali terrestri detenuti solo se gli animali in questione soddisfano le seguenti condizioni: a) non mostrano sintomi di malattie; b) provengono da uno stabilimento registrato o riconosciuto: i) che è privo di mortalità anormale la cui causa è indeterminata; ii) che non è soggetto a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie da muovere conformemente alle norme di cui all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, lettera a), all', all', paragrafo 1, lettera c), all', paragrafo 1, all' e alle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 2, degli , dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 4, e dell', paragrafo 2, o alle misure di emergenza di cui agli e alle norme adottate ai sensi dell', tranne qualora siano state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti in conformità a tali norme; iii) che non è situato in una zona soggetta a restrizioni conformemente alle norme di cui all', paragrafo 1, lettera f), punto ii), agli , all', paragrafo 1, all' e a qualsiasi norma adottata ai sensi dell', dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 4 e dell', paragrafo 2, o alle misure di emergenza di cui agli e a qualsiasi altra norma adottata ai sensi dell', tranne qualora siano state concesse deroghe in conformità a tali norme; c) non sono stati in contatto con animali terrestri detenuti cui si applicano le restrizioni dei movimenti di cui alla lettera a), punti ii) e iii), o con animali terrestri detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore, per un periodo di tempo sufficiente, prima della data prevista per il movimento in un altro Stato membro, di modo che sia ridotta al minimo la possibilità di diffondere malattie, tenuto conto dei seguenti fattori: i) il periodo d'incubazione e le vie di trasmissione delle malattie elencate e delle malattie emergenti in questione; ii) il tipo di stabilimento interessato; iii) le specie e le categorie degli animali terrestri detenuti oggetto di movimenti; iv) altri fattori epidemiologici; d) rispettano le prescrizioni pertinenti di cui alle sezioni da 3 a 8 (articoli da 130 a 154). 2.   Gli operatori adottano tutte le misure necessarie per garantire che gli animali terrestri detenuti che vengono mossi in un altro Stato membro siano consegnati direttamente al luogo di destinazione in tale altro Stato membro tranne qualora, per motivi di benessere degli animali, debbano fermarsi in un luogo di sosta.
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Art. 126 Regolamento (UE) 2016/429 — Prescrizioni generali relative ai movimenti tra Stati membri di animali terrestri detenuti | Portale Normativo