Art. 257

Misure di emergenza che devono adottare le autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è insorto un focolaio di una malattia elencata o di una malattia emergente, o un pericolo

In vigore dal 9 mar 2016
Misure di emergenza che devono adottare le autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è insorto un focolaio di una malattia elencata o di una malattia emergente, o un pericolo 1.   In caso di focolaio di una malattia elencata o di una malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che può probabilmente comportare un grave rischio per la sanità pubblica o animale, l'autorità competente dello Stato membro interessato, in funzione della gravità della situazione e della malattia o del pericolo in questione, adotta immediatamente una o più delle seguenti misure di emergenza intese a prevenire la diffusione della malattia o del pericolo: a) per le malattie elencate: i) di cui all', paragrafo 1, lettera a), le misure di controllo delle malattie stabilite alla parte III, titolo II, capo 1 (articoli da 53 a 71); ii) di cui all', paragrafo 1, lettera b), le misure di controllo delle malattie stabilite agli articoli da 72 a 75 e da 77 a 81 della parte III, titolo II, capo 2; iii) di cui all', paragrafo 1, lettera c), le misure di controllo delle malattie stabilite agli articoli da 76 a 78 e agli articoli da 80 a 82 della parte III, titolo II, capo 2; b) per le malattie emergenti e i pericoli: i) restrizioni dei movimenti di animali e prodotti provenienti da stabilimenti o, se del caso, da zone o compartimenti soggetti a restrizioni, in cui è insorto il focolaio o il pericolo, nonché dei mezzi di trasporto e di altri materiali che possono essere venuti a contatto con tali animali o prodotti; ii) quarantena degli animali e isolamento dei prodotti; iii) misure di sorveglianza e tracciabilità; iv) qualsiasi misura di controllo delle malattie di cui alla parte III, titolo II, capo 1 (articoli da 53 a 71), che risulti appropriata; c) qualsiasi altra misura di emergenza che ritenga appropriata per prevenire e lottare in modo efficace ed efficiente contro la diffusione della malattia o del pericolo. 2.   L'autorità competente di cui al paragrafo 1 informa la Commissione e gli altri Stati membri: a) immediatamente di un focolaio o dell'insorgenza di un pericolo di cui al paragrafo 1; b) senza indugio delle misure di emergenza adottate in conformità al paragrafo 1.
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Art. 257 Regolamento (UE) 2016/429 — Misure di emergenza che devono adottare le autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è insorto un focolaio di una malattia elencata o di una malattia emergente, o un pericolo | Portale Normativo