Art. 257.tit_1

Misure di emergenza che devono adottare le autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è insorto un focolaio di una malattia elencata o di una malattia emergente, o un pericolo

In vigore dal 9 mar 2016
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Art. 257.tit_1 Regolamento (UE) 2016/429 — Misure di emergenza che devono adottare le autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è insorto un focolaio di una malattia elencata o di una malattia emergente, o un pericolo | Portale Normativo