Art. 257.tit_1
Misure di emergenza che devono adottare le autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è insorto un focolaio di una malattia elencata o di una malattia emergente, o un pericolo
In vigore dal 9 mar 2016
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:429:oj#art-257.tit_1