Art. 257.tit_1 · Misure di emergenza che devono adottare le autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è insorto un focolaio di una malattia elencata o di una malattia emergente, o un pericolo

Art. 257.tit_1

Misure di emergenza che devono adottare le autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è insorto un focolaio di una malattia elencata o di una malattia emergente, o un pericolo

In vigore dal 9 mar 2016
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-257.tit_1