Art. 259
Misure di emergenza della Commissione
In vigore dal 9 mar 2016
Misure di emergenza della Commissione
1. In caso di focolaio o di insorgenza di un pericolo, come indicato all', paragrafo 1, e di adozione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, di misure di emergenza a norma dell', paragrafo 1, e dell', paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione riesamina la situazione e le misure di emergenza prese e adotta, mediante un atto di esecuzione, una o più delle misure di emergenza di cui all', paragrafo 1, per quanto riguarda gli animali e i prodotti in questione nonché i mezzi di trasporto e altri materiali che possono essere venuti a contatto con tali animali o prodotti, in uno dei seguenti casi:
a)
nel caso in cui la Commissione non sia stata informata delle misure adottate a norma dell', paragrafo 1, e dell', paragrafi 1, 2 e 3;
b)
nel caso in cui la Commissione ritenga che le misure adottate a norma dell', paragrafo 1, e dell', paragrafi 1, 2 e 3, siano inadeguate;
c)
nel caso in cui la Commissione ritenga necessario approvare o sostituire le misure prese dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell', paragrafo 1, e dell', paragrafi 1, 2 e 3, al fine di evitare ingiustificate perturbazioni dei movimenti di animali e prodotti.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a gravi rischi di diffusione di una malattia o di un pericolo la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente all', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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