Art. 261

Misure di emergenza della Commissione

In vigore dal 9 mar 2016
Misure di emergenza della Commissione 1.   Se una malattia elencata, una malattia emergente o un pericolo che può probabilmente comportare un grave rischio si verifica o si diffonde in un paese terzo o territorio, o se giustificato da altri seri motivi di sanità pubblica o animale, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione e agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, adottare una o più delle seguenti misure di emergenza, in funzione della gravità della situazione: a) sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di animali e prodotti, nonché di mezzi di trasporto o di altri materiali che possono essere venuti a contatto con queste partite, che possono diffondere tale malattia o pericolo nell'Unione; b) stabilire prescrizioni speciali per l'ingresso nell'Unione di animali e prodotti, nonché di mezzi di trasporto o altri materiali che possono essere venuti a contatto con detti animali e prodotti, che possono diffondere tale malattia o pericolo nell'Unione; c) prendere qualsiasi altra misura appropriata di emergenza per il controllo delle malattie per prevenire la diffusione di tale malattia o pericolo nell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 2.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a rischi gravi, la Commissione, dopo aver sentito lo Stato membro interessato, adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
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Art. 261 Regolamento (UE) 2016/429 — Misure di emergenza della Commissione | Portale Normativo