Art. 258

Misure di emergenza che deve adottare uno Stato membro diverso dallo Stato membroin cui è insorto il focolaio o il pericolo

In vigore dal 9 mar 2016
Misure di emergenza che deve adottare uno Stato membro diverso dallo Stato membroin cui è insorto il focolaio o il pericolo 1.   L'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello in cui è insorto il focolaio o il pericolo di cui all', paragrafo 1, in funzione della gravità della situazione e della malattia o del pericolo in questione, adotta una o più delle misure di emergenza di cui all', paragrafo 1, qualora rilevi la presenza sul suo territorio di animali o prodotti provenienti dallo Stato membro di cui all', paragrafo 1, o di mezzi di trasporto o altri materiali che possono essere venuti a contatto con tali animali e prodotti. 2.   Qualora esista un rischio grave in attesa dell'adozione di misure di emergenza da parte della Commissione conformemente all', l'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo può adottare a titolo provvisorio le misure di emergenza di cui all', paragrafo 1, in funzione della gravità della situazione in relazione agli animali o ai prodotti provenienti dagli stabilimenti o da altro luogo o, se del caso, dalle zone soggette a restrizioni dello Stato membro in cui la malattia o il pericolo di cui all', paragrafo 1, si è verificato, o ai mezzi di trasporto o agli altri materiali che possono essere venuti a contatto con tali animali. 3.   Uno Stato membro può adottare le misure di cui all', paragrafo 1, in caso di focolaio in un paese terzo o territorio confinante con l'Unione di una malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera a), o d'insorgenza di una malattia in un siffatto paese terzo o territorio, nella misura in cui tali misure sono necessarie a prevenire la diffusione della malattia nel territorio dell'Unione. 4.   L'autorità competente di cui al paragrafo 1 e l'autorità competente dello Stato membro di cui al paragrafo 3 informano la Commissione e gli altri Stati membri: a) immediatamente di un focolaio o dell'insorgenza di un pericolo di cui al paragrafo 1; b) senza indugio delle misure di emergenza adottate in conformità ai paragrafi 1 e 2.
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Art. 258 Regolamento (UE) 2016/429 — Misure di emergenza che deve adottare uno Stato membro diverso dallo Stato membroin cui è insorto il focolaio o il pericolo | Portale Normativo