Art. 257
Misure di emergenza che devono adottare le autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è insorto un focolaio di una malattia elencata o di una malattia emergente, o un pericolo
In vigore dal 9 mar 2016
Misure di emergenza che devono adottare le autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è insorto un focolaio di una malattia elencata o di una malattia emergente, o un pericolo
1. In caso di focolaio di una malattia elencata o di una malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che può probabilmente comportare un grave rischio per la sanità pubblica o animale, l'autorità competente dello Stato membro interessato, in funzione della gravità della situazione e della malattia o del pericolo in questione, adotta immediatamente una o più delle seguenti misure di emergenza intese a prevenire la diffusione della malattia o del pericolo:
a)
per le malattie elencate:
i)
di cui all', paragrafo 1, lettera a), le misure di controllo delle malattie stabilite alla parte III, titolo II, capo 1 (articoli da 53 a 71);
ii)
di cui all', paragrafo 1, lettera b), le misure di controllo delle malattie stabilite agli articoli da 72 a 75 e da 77 a 81 della parte III, titolo II, capo 2;
iii)
di cui all', paragrafo 1, lettera c), le misure di controllo delle malattie stabilite agli articoli da 76 a 78 e agli articoli da 80 a 82 della parte III, titolo II, capo 2;
b)
per le malattie emergenti e i pericoli:
i)
restrizioni dei movimenti di animali e prodotti provenienti da stabilimenti o, se del caso, da zone o compartimenti soggetti a restrizioni, in cui è insorto il focolaio o il pericolo, nonché dei mezzi di trasporto e di altri materiali che possono essere venuti a contatto con tali animali o prodotti;
ii)
quarantena degli animali e isolamento dei prodotti;
iii)
misure di sorveglianza e tracciabilità;
iv)
qualsiasi misura di controllo delle malattie di cui alla parte III, titolo II, capo 1 (articoli da 53 a 71), che risulti appropriata;
c)
qualsiasi altra misura di emergenza che ritenga appropriata per prevenire e lottare in modo efficace ed efficiente contro la diffusione della malattia o del pericolo.
2. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 informa la Commissione e gli altri Stati membri:
a)
immediatamente di un focolaio o dell'insorgenza di un pericolo di cui al paragrafo 1;
b)
senza indugio delle misure di emergenza adottate in conformità al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:429:oj#art-257