Art. 71
Misure supplementari di controllo delle malattie, coordinamento delle misure da parte della Commissione e norme speciali temporanee di controllo delle malattie riguardanti le sezioni da 1 a 5 (articoli da 53 a 70)
In vigore dal 9 mar 2016
Misure supplementari di controllo delle malattie, coordinamento delle misure da parte della Commissione e norme speciali temporanee di controllo delle malattie riguardanti le sezioni da 1 a 5 (articoli da 53 a 70)
1. Gli Stati membri possono adottare misure supplementari di controllo delle malattie oltre a quelle previste all', all', paragrafo 1, all', all', paragrafi 1 e 2, e all', paragrafo 1, e in ciascuno degli atti delegati adottati a norma dell', dell' e dell', paragrafo 2, nella misura in cui tali misure rispettano le norme stabilite nel presente regolamento e sono necessarie e proporzionate a contrastare la diffusione della malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera a), tenendo conto di quanto segue:
a)
le circostanze epidemiologiche specifiche;
b)
il tipo di stabilimenti, di altri luoghi e di produzione interessati;
c)
le specie e le categorie di animali interessate;
d)
le condizioni economiche o sociali.
2. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione in merito a:
a)
le misure di controllo delle malattie adottate dalla loro autorità competente in conformità agli , all', paragrafo 1, all' e all', paragrafi 1 e 2, e agli atti delegati adottati a norma degli , dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 3;
b)
le eventuali ulteriori misure di controllo delle malattie da essa adottate in conformità al paragrafo 1.
3. La Commissione riesamina la situazione della malattia e le misure di controllo delle malattie adottate dall'autorità competente e le eventuali misure supplementari di controllo delle malattie adottate dallo Stato membro interessato in conformità al presente capo e può, mediante atti di esecuzione, stabilire misure speciali di controllo delle malattie per un periodo di tempo limitato, a condizioni adatte alla situazione epidemiologica, se:
a)
tali misure di controllo delle malattie sono considerate inadatte alla situazione epidemiologica;
b)
la malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera a), sembra diffondersi nonostante le misure di controllo delle malattie adottate conformemente al presente capo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
4. Per motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati relativi ad una malattia che costituisce un rischio emergente con un impatto molto forte, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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