Art. 70

Animali selvatici

In vigore dal 9 mar 2016
Animali selvatici 1.   Qualora l'autorità competente di uno Stato membro interessato sospetti o confermi ufficialmente la presenza di una delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera a), negli animali selvatici, essa: a) conduce, ove rilevante per tale malattia elencata specifica, una sorveglianza nella popolazione di animali selvatici; b) adotta le necessarie misure di prevenzione e controllo delle malattie. 2.   Le misure di prevenzione e controllo delle malattie di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo possono comprendere una o più delle misure stabilite negli articoli da 53 a 69 e tengono conto del profilo della malattia e degli animali selvatici colpiti nonché del rischio di trasmissione delle malattie agli animali o all'uomo. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo: a) i criteri e le procedure per la sorveglianza di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo nel caso di conferma ufficiale di una malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera a), a norma dell'; b) norme dettagliate che integrano le misure di prevenzione e controllo delle malattie che devono essere adottate ai sensi del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo nel caso di conferma ufficiale di una malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera a). Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione tiene conto del profilo della malattia e delle specie elencate per la malattia elencata di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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Art. 70 Regolamento (UE) 2016/429 — Animali selvatici | Portale Normativo