Art. 69

Vaccinazione d'urgenza

In vigore dal 9 mar 2016
Vaccinazione d'urgenza 1.   Ove pertinente per lottare efficacemente contro la malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera a), alla quale si applicano le misure di controllo delle malattie, l'autorità competente può: a) elaborare un piano di vaccinazione; b) istituire zone di vaccinazione. 2.   Nel decidere il piano di vaccinazione e l'istituzione delle zone di vaccinazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente tiene conto di: a) le prescrizioni in materia di vaccinazione di emergenza previste nei piani di emergenza di cui all'; b) le prescrizioni relative all'uso dei vaccini di cui all', paragrafo 1, e agli eventuali atti delegati adottati a norma dell'. 3.   Le zone di vaccinazione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presentre articolo soddisfano le prescrizioni in materia di misure di riduzione dei rischi per evitare la diffusione delle malattie elencate e di sorveglianza previste negli atti delegati adottati in conformità all', paragrafo 1, lettere c) e d).
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Art. 69 Regolamento (UE) 2016/429 — Vaccinazione d'urgenza | Portale Normativo