Art. 46

Uso dei medicinali veterinari per la prevenzione e il controllo delle malattie

In vigore dal 9 mar 2016
Uso dei medicinali veterinari per la prevenzione e il controllo delle malattie 1.   Gli Stati membri possono adottare misure relative all'uso dei medicinali veterinari per le malattie elencate, per garantire la prevenzione e il controllo più efficaci possibili a tali malattie, purché tali misure siano appropriate o necessarie. Tali misure possono disciplinare quanto segue: a) i divieti e le restrizioni d'uso dei medicinali veterinari; b) l'uso obbligatorio dei medicinali veterinari. 2.   Gli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri nel decidere se usare o no e come usare i medicinali veterinari come misure di prevenzione e controllo delleper una malattia elencata specifica: a) il profilo della malattia; b) la distribuzione della malattia elencata: i) nello Stato membro interessato; ii) nell'Unione; iii) se pertinente, nei paesi terzi e nei territori confinanti; iv) nei paesi terzi e nei territori da cui gli animali e i prodotti sono introdotti nell'Unione; c) la disponibilità e l'efficacia dei medicinali veterinari in questione e i rischi ad essi connessi; d) la disponibilità di test diagnostici per individuare le infezioni negli animali trattati con i medicinali veterinari interessati; e) le ripercussioni economiche, sociali, sulla sanità animale e sull'ambiente dell'uso dei medicinali veterinari interessati rispetto ad altre strategie disponibili di prevenzione e controllo delle malattie. 3.   Gli Stati membri adottano opportune misure preventive riguardanti l'uso dei medicinali veterinari per studi scientifici o al fine del loro sviluppo e della loro sperimentazione in condizioni controllate per proteggere la sanità animale e pubblica.
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