Art. 46
Uso dei medicinali veterinari per la prevenzione e il controllo delle malattie
In vigore dal 9 mar 2016
Uso dei medicinali veterinari per la prevenzione e il controllo delle malattie
1. Gli Stati membri possono adottare misure relative all'uso dei medicinali veterinari per le malattie elencate, per garantire la prevenzione e il controllo più efficaci possibili a tali malattie, purché tali misure siano appropriate o necessarie.
Tali misure possono disciplinare quanto segue:
a)
i divieti e le restrizioni d'uso dei medicinali veterinari;
b)
l'uso obbligatorio dei medicinali veterinari.
2. Gli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri nel decidere se usare o no e come usare i medicinali veterinari come misure di prevenzione e controllo delleper una malattia elencata specifica:
a)
il profilo della malattia;
b)
la distribuzione della malattia elencata:
i)
nello Stato membro interessato;
ii)
nell'Unione;
iii)
se pertinente, nei paesi terzi e nei territori confinanti;
iv)
nei paesi terzi e nei territori da cui gli animali e i prodotti sono introdotti nell'Unione;
c)
la disponibilità e l'efficacia dei medicinali veterinari in questione e i rischi ad essi connessi;
d)
la disponibilità di test diagnostici per individuare le infezioni negli animali trattati con i medicinali veterinari interessati;
e)
le ripercussioni economiche, sociali, sulla sanità animale e sull'ambiente dell'uso dei medicinali veterinari interessati rispetto ad altre strategie disponibili di prevenzione e controllo delle malattie.
3. Gli Stati membri adottano opportune misure preventive riguardanti l'uso dei medicinali veterinari per studi scientifici o al fine del loro sviluppo e della loro sperimentazione in condizioni controllate per proteggere la sanità animale e pubblica.
Storico versioni
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