Art. 45
Esercizidi simulazione
In vigore dal 9 mar 2016
Esercizidi simulazione
1. L'autorità competente provvede affinchè siano svolti periodicamente o a intervalli appropriati esercizi di simulazione riguardanti i piani di emergenza di cui all', paragrafo 1:
a)
per garantire un livello elevato di sensibilizzazione, preparazione e capacità di lanciare una risposta rapida alle malattie nello Stato membro interessato;
b)
per verificare la funzionalità di tali piani di emergenza.
2. Ove possibile e opportuno, gli esercizidi simulazione si svolgono in stretta collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri confinanti e dei paesi terzi e dei territori confinanti.
3. Gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri una relazione sui principali risultati degli esercizidi simulazione.
4. Ove opportuno e necessario, la Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le norme relative all'attuazione pratica degli esercizi di simulazione negli Stati membri per quanto riguarda:
a)
la frequenza degli esercizidi simulazione;
b)
gli esercizi di simulazione che coprono più di una malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera a);
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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