Art. 44
Competenze di esecuzione per i piani di emergenza
In vigore dal 9 mar 2016
Competenze di esecuzione per i piani di emergenza
La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le misure necessarie riguardanti l'attuazione negli Stati membri dei piani di emergenza di cui all', paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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