Art. 42
Sospensione, ritiro e ripristino dello status di indenne da malattia
In vigore dal 9 mar 2016
Sospensione, ritiro e ripristino dello status di indenne da malattia
1. Se uno Stato membro viene a conoscenza o ha motivo di ritenere che una qualsiasi delle condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia del suo territorio o di una zona o di un compartimento del medesimo non è soddisfatta, immediatamente:
a)
se del caso, in base al rischio, sospende o limita i movimenti delle specie elencate per le malattie elencate per le quali aveva ottenuto il riconoscimento dello status di indenne da malattia, verso gli altri Stati membri, le zone o i compartimenti con uno stato sanitario migliore per quanto riguarda tale malattia elencata;
b)
ove opportuno per prevenire la diffusione di una malattia elencata per la quale aveva ottenuto il riconoscimento dello status di indenne da malattia, applica le misure di controllo delle malattie di cui al titolo II della parte III.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono revocate se ulteriori indagini confermano che:
a)
la sospetta violazione non ha avuto luogo; o
b)
la sospetta violazione non ha avuto ripercussioni significative e lo Stato membro interessato può fornire assicurazioni che le condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia sono nuovamente soddisfatte.
3. Qualora ulteriori indagini condotte dallo Stato membro interessato confermino che vi è stato un focolaio della malattia elencata per la quale ha ottenuto lo status di indenne da malattia, o che si siano verificate altre gravi violazioni delle condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia di cui all', paragrafo 1,oppure qualora vi sia una forte probabilità che ciò si sia verificato, lo Stato membro informa immediatamente la Commissione.
4. La Commissione, mediante atti di esecuzione, ritira senza indebito ritardo lo status di indenne da malattia di uno Stato membro o di una zona, riconosciuto a norma dell', paragrafo 4, o lo status di indenne da malattia di un compartimento, riconosciuto a norma dell', paragrafo 4, dopo aver ottenuto dallo Stato membro interessato le informazioni secondo cui le condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia non sono più soddisfatte.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
5. Per motivi imperativi debitamente giustificati di urgenza estrema, quando la malattia elencata di cui al paragrafo 3 del presente articolo si diffonde rapidamente con il rischio di avere un impatto molto significativo sulla sanità animale o pubblica, sull'economia o sulla società, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 3.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle disposizioni che integrano le norme relative alla sospensione, al ritiro e al ripristino dello status di indenne da malattia di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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