Art. 36

Stati membri e zone indenni da malattia

In vigore dal 9 mar 2016
Stati membri e zone indenni da malattia 1.   Uno Stato membro può chiedere alla Commissione il riconoscimento dello status di indenne da malattia per una o più malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), per una o più delle pertinenti specie animali, per tutto il suo territorio o per una o più zone, purché siano soddisfatte una o più delle seguenti condizioni: a) nessuna delle specie elencate per la malattia oggetto della domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia è presente nel territorio dello Stato membro interessato o nella zona o nelle zone oggetto della domanda; b) l'agente patogeno è notoriamente non in grado di sopravvivere in tutto il territorio dello Stato membro o nella zona o nelle zone oggetto della domanda, conformemente ai criteri di cui all', lettera a), punto ii); c) nel caso di malattie elencate trasmesse esclusivamente da vettori, nessuno dei vettori è presente o è notoriamente in grado di sopravvivere in tutto il territorio dello Stato membro o nella zona o nelle zone oggetto della domanda, conformemente ai criteri di cui all', lettera a), punto ii); d) lo status di indenne dalla malattia elencata è stato dimostrato tramite: i) un programma di eradicazione conforme alle norme di cui all', paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo; o ii) dati storici e dati relativi alla sorveglianza. 2.   Le domande presentate dagli Stati membri per il riconoscimento dello status di indenne da malattia comprendono elementi di prova che dimostrano che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte. 3.   Uno Stato membro può in alcuni casi specifici chiedere alla Commissione il riconoscimento dello status di indenne da malattia per una o più malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera a), e in particolare per il riconoscimento dello status di zona di non vaccinazione per tutto il territorio o per una o più zone, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) lo status di indenne dalla malattia elencata è stato dimostrato tramite: i) un programma di eradicazione conforme alle norme di cui all', paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo; o ii) dati storici e dati relativi alla sorveglianza; b) è stato dimostrato che la vaccinazione contro la malattia comporterebbe costi che sarebbero superiori a quelli derivanti dal mantenere l'indennità dalla malattia senza vaccinazione. 4.   La Commissione approva mediante atti di esecuzione,, previe modifiche ove necessario, le domande degli Stati membri di riconoscimento dello status di indenne da malattia o dello status di zona di non vaccinazione, quando le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se pertinente, al paragrafo 3, sono soddisfatte. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-36

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 36 Regolamento (UE) 2016/429 — Stati membri e zone indenni da malattia | Portale Normativo