Art. 35
Competenze di esecuzione
In vigore dal 9 mar 2016
Competenze di esecuzione
La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le norme relative alle informazioni, al formato e i requisiti procedurali di cui agli articoli da 31 a 34 per quanto riguarda:
a)
la presentazione per approvazione dei progetti di programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione;
b)
gli indicatori di risultato;
c)
la comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri dei risultati dell'attuazione dei programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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