Art. 38
Elenchi di Stati membri, zone o compartimenti indenni da malattia
In vigore dal 9 mar 2016
Elenchi di Stati membri, zone o compartimenti indenni da malattia
Ciascuno Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco del suo territorio o delle sue zone aventi lo status di indenne da malattia conformemente all', paragrafi 1 e 3, e dei suoi compartimenti aventi lo status di indenne da malattia conformemente all', paragrafi 1 e 2, quando applicabile.
Gli Stati membri mettono tali elenchi a disposizione del pubblico. La Commissione assiste gli Stati membri contribuendo a rendere tali informazioni contenute in detti elenchi disponibili al pubblico e fornendo sulla sua pagina internet i collegamenti alle pagine internet d'informazione degli Stati membri.
Storico versioni
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