Art. 68

Mantenimento delle misure di controllo delle malattie nelle zone soggette a restrizioni e atti delegati

In vigore dal 9 mar 2016
Mantenimento delle misure di controllo delle malattie nelle zone soggette a restrizioni e atti delegati 1.   L'autorità competente continua ad applicare le misure di controllo delle malattie di cui alla presente sezione finché non sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) sono state attuate le misure di controllo delle malattie appropriate per la malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera a), all'origine delle restrizioni; b) sono state completate la pulizia, la disinfezione, la lotta agli insetti e la derattizzazione finali o altre necessarie misure di biosicurezza appropriate per: i) la malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera a), per la quale sono state applicate le misure di controllo delle malattie; ii) la specie colpita di animali detenuti; iii) il tipo di produzione; c) è stata attuata una sorveglianza adeguata nella zona soggetta a restrizioni, appropriata per la malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera a), per la quale sono state applicate le misure di controllo delle malattie e per il tipo di stabilimento o di luogo interessati, comprovante l'eradicazione di tale malattia elencata. 2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo alle norme dettagliate riguardanti le misure di controllo delle malattie che l'autorità competente deve adottare ai sensi del paragrafo 1 in merito a: a) le procedure finali di pulizia, di disinfezione, di lotta agli insetti e derattizzazione, o altre necessarie misure di biosicurezza e l'uso dei biocidi a tali fini,ove opportuno; b) la struttura, gli strumenti, i metodi, la frequenza, l'intensità, la popolazione animale bersaglio e i modelli di campionamento della sorveglianza finalizzati al ripristino dello status di indenne da malattia dopo il focolaio; c) il ripopolamento della zona soggetta a restrizioni interessata dopo il completamento delle misure di controllo delle malattie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto delle condizioni di ripopolamento di cui all', paragrafo 3; 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle norme dettagliate concernenti le misure di controllo delle malattie che l'autorità competente deve adottare ai sensi del paragrafo 1 in merito ad altre misure di controllo delle malattie necessarie a ripristinare lo status di indenne da malattia.
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Art. 68 Regolamento (UE) 2016/429 — Mantenimento delle misure di controllo delle malattie nelle zone soggette a restrizioni e atti delegati | Portale Normativo