Art. 72

Obblighi degli operatori e delle altre pertinenti persone fisiche e giuridiche interessate in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi degli operatori e delle altre pertinenti persone fisiche e giuridiche interessate in relazione alle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera b) 1.   In caso di sospetto della presenza di una delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera b), in animali detenuti, oltre al rispetto dell'obbligo di notifica di cui all', paragrafo 1, e in attesa di eventuali misure di controllo delle malattie adottate dall'autorità competente in conformità all', paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure per garantire che gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche e giuridiche interessate adottino le misure di controllo delle malattie di cui all', paragrafo 1, lettera a), e eventuali atti delegati adottati a norma dall', paragrafo 4, per prevenire la diffusione di tale malattia elencata dagli animali, dagli stabilimenti e da altri luoghi infetti sotto la loro responsabilità ad altri animali o a esseri umani non infetti. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle norme dettagliate integranti le misure di controllo delle malattie di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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Art. 72 Regolamento (UE) 2016/429 — Obblighi degli operatori e delle altre pertinenti persone fisiche e giuridiche interessate in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) | Portale Normativo